PATENTE DI GUIDA NORMALE
L’ art. 119 del Codice della Strada, comma 2, prevede che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici del candidato o conducente "venga effettuato dall’Ufficio dell’Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico–legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del Distretto Sanitario".
Al momento della visita medica il richiedente dovrà sottoscrivere, alla presenza del medico certificatore, la dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico con cui dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la sussistenza o meno di patologie in atto o pregresse, nonché l'eventuale status di invalido (civile, per servizio, per causa di guerra ecc.).
La legge 29 luglio 2010 n. 120 ha introdotto alcune modifiche al Codice della Strada tra cui in particolare l’introduzione del comma 2-ter e la modifica del comma 3 dell’art. 119 che detta disposizioni in tema di di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento e revisione della patente di guida.
Art. 119, comma 2-ter. “Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria,ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB,
l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinicotossicologici le cui modalita' sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresi' individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validita' delle patenti possedute, nonche' da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente”;
Comma 3 “ L’accertamento di cui ai commi 2 e 2 ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia”.
Modalità di accesso alla prestazione
Il certificato di idoneità alla guida viene rilasciato presso le Unità Operative di Medicina Legale distrettuali facendo riferimento al luogo di residenza del richiedente.
Quali documenti presentare
A) Conseguimento della patente di guida
□ Documento di identità in corso di validità
□ Marca da bollo da Euro 14,62
□ Tre fotografie formato tessera (una foto verrà autenticata presso l'ambulatorio medico, contestualmente al rilascio del certificato medico; due foto uguali a quella autenticata dovranno essere presentate alla MCTC o alla scuola guida)
□ Fotocopia della denuncia nel caso di smarrimento o sottrazione della patente
□ Certificato anamnestico rilasciato dal medico curante attestante i precedenti morbosi nel caso di conseguimento di patente di guida di ogni categoria
□ Per chi fa uso di protesi acustica, il certificato rilasciato dal costruttore della protesi
□ Ricevuta del versamento dei diritti sanitari di € 28,50 (Decreto Regione Campania n.3 del 03.01.11; Nota GRC n.222837 del 22.03.2012; Nota ASL Avellino n.2034 del 23.03.2012)
Tali importi potranno essere versati presso lo sportello Ticket della ASL AV oppure sul c/c postale n. 13430830 intestato a Tesoreria ASL AV.
La patente di guida si intende distrutta quando non sia identificabile uno solo dei seguenti elementi:
- estremi del documento di riconoscimento;
- dati anagrafici;
- data di scadenza;
- foto del titolare.
B) Rinnovo della patente di guida
□ Patente di guida
□ Documento di identità diverso dalla patente
□ Marca da bollo da Euro 14,62
□ Verbale rilasciato dalle forze dell’Ordine e documento di riconoscimento in corso di validità in caso di patente ritirata in quanto scaduta
□ Certificato anamnestico rilasciato dal medico curante quando ne ricorra il caso (Decreto Ministero dei Trasporti n.59/2011; parere Ministero Salute n.46247 del 5.11.2010);
□ Ricevuta del versamento di Euro 9,00 sul c/c postale n. 9001 intestato a "Dipartimento dei trasporti terrestri - Diritti – Roma" (bollettino di cc disponibile, già prestampato, presso gli uffici postali)
□ Ricevuta del versamento dei diritti sanitari di € 28,50 (Decreto Regione Campania n.3 del 03.01.1; Nota GRC n.222837 del 22.03.2012; Nota ASL Avellino n.2034 del 23.03.2012)
□ Test di reazione a stimoli semplici e complessi per le patenti di categoria C e superiori, € 17,11 (Decreto Regione Campania n.3 del 03.01.11).
Tali importi potranno essere versati presso lo sportello Ticket della ASL AV oppure sul c/c postale n. 13430830 intestato a Tesoreria ASL AV
All’atto della visita il cittadino dovrà sottoscrivere, alla presenza del medico, la dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico (nel caso che non sia richiesto il certificato anamnestico del medico curante) ed il consenso alla trattazione dei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003
Per i soggetti affetti da limitazioni visive correggibili con lenti è necessario portare, all'atto della visita, gli occhiali e/o le lenti a contatto.
Qualora sia presente una delle patologie o minorazioni che la normativa in vigore considera potenzialmente pericolose per la guida, la visita deve essere obbligatoriamente effettuata dalla Commissione Medica Locale Provinciale la cui segreteria ha sede presso la sede ASL di Medicina Legale di Avellino – Corso Europa n.66 – Tel. 0825/781945 – Fax 0825/292802.
Orario di sportello Commissione Medica Locale:
lunedì – martedì – mercoledì – venerdì ore 9.00 – 12.00
Le visite della Commissione Medica Locale si effettuano presso il “Centro Australia” sito in Contrada Amoretta – Avellino.
CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI (CIG)
Il certificato è obbligatorio per i minorenni che non siano già titolari della patente di guida della sottocategoria A1 e per i maggiorenni se sprovvisti di qualsiasi categoria di patente.
La certificazione sanitaria attestante il possesso dei requisiti psicofisici di cui all’art 116, comma 1 quater è rilasciata dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale (Art. 119, comma 2, CdS) ovvero dalle Commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali (Art. 119, comma 4, CdS). Qualora il candidato sia affetto da patologie e/o minorazioni invalidanti, tali da escludere nell'accertamento monocratico, l'idoneità alla patente di guida, la valutazione è demandata alla Commissione Medica Locale (CML) istituita presso la ASL competente per territorio.
Art. 16 LEGGE 29 luglio 2010, n. 120
Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli
Comma 2
Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici psichici a seguito di visita medica specialistico annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
Cittadini ultraottantenni
Il Decreto Legge 9 Febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) ha abrogato la dispozione normativa (comma 2 bis dell'art. 115 DLvo 285/1992) che demandava alla Commissione Medica Locale la verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo della patente di guida.
Pertanto, i cittadini ultraottantenni rinnovano la patente di guida presso un medico monocratico.
Validità della patente di guida per i cittadini ultraottantenni (Art. 11, comma 3 D.L. 5/2012)
I titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.
Il DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 30 NOVEMBRE 2010 (G.U. n. 301 del 27.12.2010), nel recepire la direttiva comunitaria 2009/112/CE del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida, ha stabilito che il rilascio e la conferma di validità della patente di guida a soggetti con patologie a carico dell'apparato visivo, diabetici o epilettici, è subordinato all'accertamento dei requisiti previsti dagli allegati I, II e III facenti parte integrante del decreto stesso.
REQUISITI MINIMI DI IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
Art. 23 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2011 n. 59 - Allegato III
L'allegato III previsto dall'art. 23 del DLgs 18 aprile 2011 n. 59 stabilisce i requisiti minimi di idoneità fisica e psichica per le seguenti patologie:
- vista
- affezioni cardiovascolari
- diabete mellito
- epilessia
- dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool
- uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo abituale di medicinali
- turbe psichiche.