Domanda e Procedura

Le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, dovranno essere inoltrate all’ INPS esclusivamente per via telematica (art. 20 del D.L. n.78/2009).
La presentazione della domanda si articola in due fasi:
1. compilazione del certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti;
2.
presentazione della domanda all’INPS.

IL CERTIFICATO MEDICO
Il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap, deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti.
La validità del certificato medico introduttivo per l’abbinamento alla domanda è stata estesa a 90 giorni (messaggio INPS n. 28110 del 09.11.10). Trascorso il termine di 90 giorni senza aver provveduto ad inoltrare la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico. Il certificato medico conterrà, oltre alle informazioni anagrafiche (complete di codice fiscale e di numero di tessera sanitaria), le patologie invalidanti di cui il soggetto è affetto con indicazione obbligatoria dei codici ICD - 9 e, eventualmente, delle patologie elencate nel D.M. 2 agosto 2007 e/o della sussistenza di patologia oncologica in atto.
Il certificato medico in formato digitale può essere riferito a differenti richieste di benefici e/o prestazioni.
Il certificato compilato con procedura informatica (certificato digitale) sarà a disposizione del sistema per essere successivamente abbinato alla domanda.
Nel caso di sola domanda di collocamento mirato ex lege 68/99, non è richiesto il certificato medico di cui al punto precedente, in quanto la domanda può essere presentata esclusivamente da cittadini ai quali la condizione di invalidità è già stata riconosciuta con una percentuale superiore al 45%, ovvero sia stata riconosciuta la condizione di cieco civile o sordi.
Il verbale dell’avvenuto riconoscimento dovrà essere esibito dal cittadino all’atto della visita da parte della Commissione medica integrata.
In caso di richiesta di visita domiciliare il certificato medico allegato alla istanza dovrà certificare l’assoluta intrasportabilità del richiedente. Il parametro dell’intrasportabilità deve essere riferito al complesso e alla gravità delle situazioni cliniche in atto, che rendono rischioso e pericoloso per il paziente o per gli altri lo spostamento dello stesso e non deve essere inteso come puro fatto fisico legato alla capacità di deambulare.
Il richiedente ha facoltà di farsi assistere, nel corso dell’accertamento medico - legale, a sue spese, da un sanitario di propria fiducia.  

LA DOMANDA
La domanda va presentata obbligatoriamente via internet entro 90 giorni dalla data del certificato medico, anche avvalendosi degli enti di patronato o di altri soggetti abilitati (messaggio INPS n.28110 del 9.11.2010).
La domanda deve contenere:
   a) i dati personali e anagrafici (completi di codice fiscale e del numero di tessera sanitaria);
  b) il tipo di riconoscimento richiesto (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità, collocamento mirato);
 
c) le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.  

Se il richiedente è un minore o soggetto inabilitato o interdetto, le dichiarazioni e i documenti previsti dal Testo Unico 445/2000 sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.
Alla domanda deve essere sempre allegato il certificato del medico curante attestante diagnosi e natura delle infermità invalidanti.
E’ possibile richiedere con unica istanza il riconoscimento della invalidità civile, della condizione di handicap di cui alla L.104/92, della disabilità ai fini del collocamento mirato
legge 68/99.
Nella domanda il cittadino, in caso di ricovero, può indicare un recapito temporaneo al fine di ottenere l’assegnazione di una visita presso un’Azienda Sanitaria diversa da quella corrispondente alla residenza.  
La domanda deve essere presentata - sempre ed esclusivamente per via telematica - sia dal cittadino che tramite enti di patronato.  

a) Dal cittadino
In tal caso la procedura di acquisizione della domanda richiede l’autenticazione del cittadino tramite codice fiscale e PIN.
La procedura informatizzata richiede il codice univoco presente sul certificato medico, verifica che quel certificato corrisponda a quel soggetto autenticato e consente l’acquisizione dei dati della domanda.
b) Tramite enti di patronato o altri soggetti abilitati
Il cittadino si presenta al patronato con il certificato medico cartaceo o con la ricevuta di quello digitale.
Se è in possesso del certificato cartaceo il patronato deve far acquisire il certificato sul sistema da un proprio medico in modo da produrre un certificato digitale.
L’operatore di patronato acquisisce i dati della domanda alla quale abbina il certificato digitale precedentemente acquisito.  

Acquisita la domanda il sistema genera una ricevuta digitale contenente, oltre ai dati relativi all’interessato, i seguenti elementi:
- protocollo della domanda
- data di presentazione;
-
la data, il luogo e l’ora della visita.  

La domanda acquisita è immediatamente inserita negli archivi INPS ed è disponibile a tutti i soggetti autorizzati per la consultazione.  
Al fine di evitare convocazioni coincidenti con i giorni in cui deve effettuare terapie particolari quali emodialisi, chemioterapia, etc., il cittadino, anche per il tramite dei soggetti abilitati, potrà indicare una data di visita diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema, e comunque:
- entro i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, per l’effettuazione delle visite ordinarie,
- entro i 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007.    

Mancata presentazione alla visita
Nel caso di assenza a visita il richiedente verrà nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.  

LIMITE ALLA PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE
La circolare INPS n. 97 del 6 agosto 2009, l’art. 11 della legge n. 222/1984 fissa un limite alla presentazione di nuove domande, stabilendo che l’assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità o alla pensione di inabilità, non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.  

L’INTRASPORTABILITA’
La definizione medico - legale di intrasportabilità fa riferimento al pericolo di un ulteriore danno per la salute dell’ interessato derivante dal trasporto anche a mezzo ambulanza. Trattasi pertanto di un concetto da ricondurre non solo e non tanto ad una impossibilità “fisica” quanto piuttosto ad una impossibilità legata a specifiche situazioni che possano comportare il rischio di un aggravamento delle condizioni cliniche dell’avente diritto.
La richiesta di visita domiciliare deve essere avanzata per via telematica. Qualora sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, il medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo deve compilare ed inviare (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell’Inps) il relativo certificato medico almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.  

PAZIENTI ONCOLOGICI
La Legge 9 marzo 2006 n.80, art. 6 comma 3 bis.
L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295, ovvero all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato.  

LE COMMISSIONI MEDICHE
La Commissione Medica di prima istanza è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro (L. 295/90).
Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
A far data dal 01 gennaio 2010 è prevista la partecipazione del medico INPS quale componente effettivo.  

La commissione medica si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno tre membri. A formare tale numero legale può concorrere anche il sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di visitare un invalido appartenente alla medesima categoria (D.M. 5 agosto 1991, n°387).
Le Commissioni Mediche cui competono l’accertamento dell’handicap ex L.104/92 e gli adempimenti in tema di collocamento mirato ex L. 68/99 e DPCM 13.01.00, sono integrate, ai sensi dell’art. 4 della L.104/92 da un operatore sociale e da una medico esperto nei casi da esaminare in servizio presso la ASL.
La visita può essere effettuata presso la sede ASL, il domicilio del richiedente, in caso di accertata intrasportabilità, oppure in costanza di ricovero ospedaliero, soprattutto nei casi di ricovero in reparti di lungo - degenza o di riabilitazione.  

Giudizio medico - legale
L’accertamento sanitario potrà concludersi con:
  a) giudizio medico - legale espresso all’unanimità dei componenti della Commissione integrata dal medico INPS;
  b) giudizio medico - legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione integrata dal medico INPS.  

- Giudizio medico - legale espresso all’unanimità
Il verbale viene sottoposto alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente o di altro medico dell’istituto da lui all’uopo delegato. Qualora non si riscontrino elementi tali da consentire l’immediata validazione del verbale l’iter successivo sarà identico a quello previsto per i verbali con giudizio medico - legale espresso a maggioranza.  

L’invio del verbale al domicilio del cittadino è effettuato dall’Istituto.  

- Giudizio medico - legale espresso a maggioranza  
L’INPS sospende l’invio del verbale al cittadino ed acquisisce dalla ASL la documentazione sanitaria.
Il Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente potrà, entro dieci giorni dalla sospensione, validare il verbale agli atti oppure disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi venti giorni. In tali ipotesi la Commissione Medica INPS che effettua la visita è composta da:
- un medico INPS, indicato dal Responsabile del CML e diverso dal componente della Commissione medica integrata, con funzione di Presidente al quale compete il giudizio definitivo;
- da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS);
- dall’operatore sociale nei casi previsti dalla legge.  

La Commissione medica ha facoltà di avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione.  

TRASMISSIONE DEL VERBALE
A
conclusione dell’iter sanitario la procedura INPS provvede all’inoltro del verbale all’interessato con lettera a firma del Direttore della struttura territoriale INPS competente. Il verbale inviato è in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario.
L’invio del verbale di invalidità civile, cecità o sordità, attiva il processo amministrativo nel caso in cui il riconoscimento preveda un beneficio economico.  

REVISIONE
In caso di patologie ritenute modificabili nel tempo, la Commissione Medica ha facoltà di stabilire una data di rivedibilità indicando sul verbale mese ed anno della nuova visita di revisione. La revisione avviene d’ufficio qualora al riconoscimento della invalidità consegua l’erogazione di benefici economici.
Nel caso che il riconoscimento dello status di invalido non dia luogo a trattamento economico (soggetti cui viene attribuita una percentuale di invalidità inferiore al 74% o soggetti, in costanza di attività lavorativa, cui viene attribuita una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%), la procedura di revisione non viene attivata d’ufficio, ma su istanza dell’interessato corredata di certificazione redatta dal medico curante.  

REVISIONE L.104/92
Nel caso che il verbale rilasciato dalla Commissione Medica di cui alla L.104/92 indichi una data di rivedibilità, la successiva visita di revisione del giudizio medico -l egale viene effettuata previa presentazione di nuova istanza da parte del cittadino che ne ha interesse.  

DECORRENZA
I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'ASL. La Commissione ha facoltà di indicare in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa. All'atto del primo pagamento saranno corrisposte in un'unica soluzione tutte le mensilità arretrate e i relativi interessi, mentre gli assegni successivi saranno su base mensile.      

PATOLOGIE ESENTI DA REVISIONE
Con il Decreto Ministeriale del 2/8/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27/9/2007, sono state individuate 12 voci relative ad altrettante condizioni patologiche tali da determinare una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria, rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione.
Per ciascuna voce viene indicata la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, idonea a comprovare la patologia o la menomazione.
Le Commissioni Mediche di prima istanza devono tenere in debito conto le disposizioni del decreto, avendo cura di esprimere il proprio parere sulla base della documentazione indicata, annotando nel verbale, quando ricorre il caso, il diritto all’esenzione da successive visite. 

ACCERTAMENTO PER ROGATORIA
Il cittadino, temporaneamente domiciliato o ricoverato in ambito territoriale afferente a diversa Azienda Sanitaria Locale (o a diversa sede distrettuale della medesima ASL), può chiedere la visita per rogatoria per il tramite INPS. In tale ipotesi la ASL (o Distretto) temporaneamente competente per territorio esegue l’accertamento collegiale, quindi redige il relativo verbale telematico.  

IL RICORSO 
Manovra Finanziaria 2011 (Art. 38, comma 1, D.L. 98/2011)
Dal 1° gennaio 2012, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta, con ricorso al giudice competente presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. L'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità, nel senso che il giudizio non può essere avviato senza averlo svolto.
La richiesta di accertamento tecnico preventivo interrompe la prescrizione.
Acquisita la consulenza il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le medeime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
In assenza di contestazione il Giudice omologa, con decreto, l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'uffico. Il decreto, non impugnabile, nè modificabile, è notificato agli enti competenti che provvedono al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni.
Nel caso di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

SINDROME DI DOWN
La legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha previsto che: le persone con “Sindrome di Down”, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti Commissioni Mediche insediate presso le Aziende Sanitarie Locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.104/92 ed esentate da ulteriori successive visite e controlli (art. 94, comma 3, L.289/2002). 

MALATTIA DI ALZHEIMER
Per le persone affette dal “Malattia di Alzheimer” le Commissioni sono tenute ad accogliere le diagnosi secondo i criteri del DSM - IV dai medici specialisti del SSN o dalle unità di valutazione Alzheimer (art. 94, comma 3, L. 289/2002).
La Commissione Medica, su richiesta dell’interessato e/o dei suoi familiari, ovvero del Medico di Medicina Generale, può essere integrata da un medico specialista in geriatria ai fini dell’accertamento relativo alla diagnosi di Malattia di Alzheimer.
Il cittadino ha, altresì, facoltà di chiedere di poter essere accompagnato da un medico di fiducia ovvero da un rappresentante della AIMA (Associazione Italiana Malati Alzheimer). 
 

SORDOCECITÀ
L’accertamento della condizione di sordo - cecità (cittadini affetti sia da sordità che cecità civile) viene effettuato, in un’unica seduta collegiale, dalla Commissione Medica di prima istanza integrata sia dallo specialista in oculistica che dallo specialista in otorinolaringoiatria / audiologia.        

UREMIA TERMINALE IN TRATTAMENTO DIALITICO
Secondo parere espresso dal Ministero della Sanità (nota DPV.4/H - F/828 – 1998) la condizione di paziente affetto uremia terminale in trattamento dialitico va ritenuta tale da assumere connotazione di gravità ai sensi del comma 3, art.3 L.104/92.  

SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA
La Sclerosi Laterale Amiotrofica configura condizione patologica di particolare gravità e urgenza ai fini della semplificazione delle procedure per il riconoscimento dello stato di invalidità/ handicap e successive agevolazioni di natura socio - assistenziali ed economiche (circolare Giunta Regionale della Campania N° 1/1999).  

GRANDI INVALIDI DI GUERRA Certificazione inerente alla legge 104/92
Ai sensi dell’art. 38, comma 5, della legge n. 488/98 “i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978  n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’art. 4 della citata legge.
La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.” Pertanto per la fruizione dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 per i grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità, l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può validamente sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle competenti Commissioni ASL.  

DECESSO DEL RICHIEDENTE
Nel caso di decesso dell’ interessato avvenuto durante l’iter di espletamento della pratica e prima della chiamata a visita da parte della Commissione Medica di prima istanza , gli eredi, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del DPR 698/94, possono chiedere agli organi competenti di procedere ugualmente alla valutazione medico - legale sulla base di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate in data antecedente al decesso, comprovante, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tale da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico - legale.  

CERTIFICAZIONE PROVVISORIA (ART. 2, COMMA 2 L. 423/93)
Relativamente all’accertamento della condizione di handicap di cui alla Legge 104/1992, qualora la Commissione Medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria, ai soli fini previsti dall' art. 33 della stessa Legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale dalla quale è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione (Art.2 comma 2 Legge 27 ottobre 1993 N. 423).  

VERIFICA DELLA PERMANENZA DELLO STATO INVALIDANTE – Art. 8 DPCM 13.01.00
Le Commissioni Mediche integrate, preposte alle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante ex art. 8 DPCM 13.01.00, non hanno competenza alcuna a procedere ad una rivalutazione medico - legale del complesso invalidante intervenendo, in senso modificativo, sulla percentuale di invalidità precedentemente attribuita. Le medesime Commissioni Mediche, qualora nell'ambito della procedura accertativadi cui all'art. 8 DPCM 13.01.00, dovessero ritenere che l'invalidità del soggetto sia di entità inferiore a quella già riconosciuta, hanno il dovere di segnalare, per iscritto, alla Commissione Medica di Verifica Provinciale INPS il proprio convincimento ai sensi delle direttive emanate dal Ministero della Salute con circolare del 24.02.05.